I datori di lavoro rischiano un processo penale nel caso in cui un loro dipendente si ammalasse di Covid-19 sul posto di lavoro. Ma attenzione, a rischiare non solo saranno i furbi o i negligenti ma anche i datori di lavoro che abbiano diligentemente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 dettate dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020. A evidenziarlo sono i Consulenti del Lavoro. «È un problema non da poco che rischia di bloccare la riapertura di molte piccole e micro aziende – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine -, intimorite da questo rischio. Riterrei urgente avviare una riflessione con le parti sociali per arrivare a una norma».
Il contagio è infortunio sul lavoro
L’equiparazione fatta dall’articolo 42 del D.L. n. 18/2020 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail, potrebbe portare al coinvolgimento dell’imprenditore sul piano penale per i reati di lesioni o di omicidio colposo, nel caso di decesso. E questo anche nel caso che la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti. Infatti, restano ancora molti i punti critici; tra questi, ad esempio, la verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando che il lungo periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio. Così come di escludere con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio. Senza poi contare i casi dei soggetti asintomatici. Il tutto al netto di cause civili per risarcimento danni.
Lo scudo penale
Sarebbe necessario, dunque, introdurre una norma che escluda la responsabilità del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia dotato i propri dipendenti di protezioni individuali, mantenuto i luoghi di lavoro sanificati, vigilato sulle distanze interpersonali e assicurato il contingentamento, così come previsto dalla normativa nazionale. La propoosta dei Consulenti dela lavoro è quella di prevedere garanzie certe per tutti gli imprenditori, già pesantemente colpiti in termini economici da questa emergenza sanitaria, che nella fase di riapertura si sono ritrovati a sostenere un costo elevatissimo in termini di messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro. Milioni di imprese rischiano di non reggere i costi che potrebbero anche derivare da eventuali sanzioni correlate all’inosservanza delle misure anti-contagio.
Diverse interpretazioni
E già si muove qualcosa in questa direzione con iniziative parlamentari di opposizione e maggioranza. Il Governo si è espresso sul coinvolgimento penale del datore di lavoro con il sottosegretario al Ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza: «Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica». E anche l’Istituto competente per materia si è espresso con il Direttore Generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello, che nel corso della trasmissione «Diciottominuti» della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha dichiarato che lo scudo penale «non sembra una scelta irragionevole, anzi. L’Istituto sarà a disposizione del decisore politico per suffragare una scelta del genere».
Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.
Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3
guanti in lattice, in vinile e in nitrile
dispositivi per protezione oculare
indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi;
dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
Impresa SIcura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale.
Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.
Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.
La presente linea guida per la definizione di un protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL e risponde alle differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale stesso per far fronte alla diffusione del COVID-19.
2. Campo di applicazione
Il presente protocollo identificato dalla società ______________ come “aziendale” introduce ai singoli protocolli specifici dei Punti Vendita presenti sul territorio nazionale ad insegna _______________.
Tutti i punti vendita sono provvisti di uno specifico Protocollo per il contrasto e contenimento del virus COVID19 che tengano conto anche delle differenti Ordinanze Regionali.
Si specifica che la mancata attuazione di una o più parti dello specifico Protocollo per il Contrasto e Contenimento del Virus COVID 19 determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Modalità operative 3.1 INFORMAZIONE
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l’Azienda si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei clienti o terzi (ad esempio fornitori, trasportatori, corrieri etc.), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti all’interno dei punti vendita. Per favorire l’accesso a fonti istituzionali ufficiali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news e favorire una comunicazione efficace, l’Azienda informa i propri dipendenti circa le principali fonti istituzionali di riferimento, rappresentate da:
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) . L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:
a) Informazione preventiva
L’Azienda ha elaborato delle specifiche note informative e uno specifico Protocollo per il contrasto e contenimento del virus COVID-19 per tutti coloro che (dipendenti interni ma anche clienti, fornitori esterni, trasportatori ecc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso nei punti vendita, rendendole disponibili all’interno del punto vendita.
b) Informazione per i DIPENDENTI INTERNI
L’Azienda ha elaborato e ha inviato in tutti i Punti Vendita uno specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID 19, tenendo in considerazione le diverse disposizioni Regionali, contenente le indicazioni necessarie per regolamentare l’entrata e le attività effettuate nei Punti Vendita. Tra le diverse informazioni contenute nel protocollo sono presenti:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nel punto vendita in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia.
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere all’interno del punto vendita e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi respiratori, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.), per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro descritte nello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID 19, nel fare accesso e nell’eseguire le attività all’interno del punto vendita (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente ________________ dello sviluppo di febbre o sintomi respiratori durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale e di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
l’impegno di rivolgersi al proprio medico curante se soggetti a cui sia stata diagnostica una o più delle patologie aggravanti elencate all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, per aggiornarlo sulla situazione e per capire cosa sia più opportuno fare.
l’obbligo di pulire e sanificare gli ambienti di lavoro (anche magazzini/depositi/spogliatoi) e le apparecchiature come indicato all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.
l’obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali messi a disposizione dall’Azienda, durante le attività e operazioni indicate all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.
l’obbligo di sanificare i capi e superfici tessili come indicato all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.
l’impegno di provvedere a sollecitare la clientela o terzi (ad esempio fornitori, trasportatori, corrieri ecc), sul rispetto delle indicazioni aziendali elencate all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19. Al fine di garantire la trasmissione delle informazioni descritte all’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID19 a tutto il personale, l’azienda ha elaborato il “ModuloPresaVisione- ConsegnaDPI-COVID19”.
c) Informazione per i CLIENTI
L’Azienda per limitare la probabilità di contagio e di diffusione del virus COVID 19 ha elaborato e fornito a tutti i punti vendita la cartellonistica indicante:
Cartello indicante l’affollamento massimo – posizionato all’ingresso del negozio. Tale cartello indica il numero massimo di clienti che contemporaneamente possono entrare in negozio
Cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale con indicazione di mantenere la distanza di sicurezza con particolare attenzione alle eventuali Ordinanze Regionali emanate – posizionata all’interno del negozio e in particolare: ingresso, zona casse e camerini.
Cartello con indicazioni sulla prevenzione e sui corretti comportamenti sul piano dell’igiene da mettere in atto.
Cartello indicante un’eventuale chiusura dei camerini per assicurare le distanze di sicurezza (ove presenti).
d) Informazione all’entrata per i TRASPORTATORI ESTERNI
L’Azienda fornisce l’informazione ai trasportatori esterni mediante invio specifico del regolamento.
e) Informazione per i MANUTENTORI/APPALTATORI ESTERNI
L’Azienda fornisce l’informazione ai manutentori esterni mediante apposito Regolamento inviato tramite comunicazione e- mail.
3.2 MOBILITA’ DEL PERSONALE E DEI CLIENTI PRESSO I PUNTI VENDITA
L’Azienda, dopo aver valutato l’organizzazione aziendale, al fine di ridurre al minimo le probabilità di contagio, ha disposto la seguente organizzazione delle attività/turni di lavoro:
Organizzazione dei corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro in modalità E-Learning
Organizzazione dei turni di lavoro suddividendo il personale in gruppi separati che lavoreranno sempre tra loro, ove possibile. L’Azienda, tramite cartellonistica verticale ed orizzontale, informa clienti e dipendenti della necessità di mantenere la distanza di sicurezza con particolare attenzione alle eventuali Ordinanze Regionali emanate, con particolare attenzione alla zona della cassa e dei camerini. 3.3 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNIa) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dei Punti Vendita Come già descritto in precedenza l’Azienda fornisce informazione ai fornitori esterni (trasportatori e manutentori/appaltatori) mediante regolamento inviato tramite comunicazione e-mail.
b) Procedura di Ingresso e Attività nel Punto Vendita
L’Azienda tenuto conto della propria organizzazione riepiloga di seguito le procedure e le regole di comportamento per gli esterni in accesso al Punto Vendita, così come esposte.
FASE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI
1
Trasportatori esterni – consegna merce/materiale
I trasportatori esterni rimangono nel Punto Vendita/Magazzino lo stretto necessario; in particolare NON entrano se non in casi eccezionali. Devono utilizzare mascherine e guanti; in caso contrario il personale del Punto Vendita deve contattare il servizio clienti per segnalare la problematica. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza dai trasportatori (valutata sulla base delle diverse Ordinanze regionali) anche durante le operazioni di firma della bolla.
2
Manutentori esterni
È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza dal personale esterno durante le operazioni di manutenzione e durante la compilazione della documentazione. Obbligo da parte dei manutentori esterni di indossare: – mascherine (durante l’INTERA operazione nel nostro negozio – la mascherina va indossata prima di entrare e tolta solo fuori dal negozio) – guanti che devono essere utilizzati durante l’intera operazione di manutenzione e cambiati se gli stessi dovessero entrare in contatto con fluidi corporei (saliva, ecc.)
In caso di necessità di intervento da parte di appaltatore esterno, l’Azienda comunica preventivamente in modalità informatica all’appaltatore le informazioni e le procedure di cui sopra ed elencate da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali.
Allo stesso modo, l’Azienda richiede all’appaltatore riscontro che tutti gli obblighi di legge – derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo Nazionale – siano garantiti anche dallo stesso appaltatore, tramite invio di informativa in merito all’adozione del Protocollo da parte dell’appaltatore oppure autodichiarazione.
L’Azienda si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute.
3.4 PULIZIA NEI PUNTI VENDITA
Le attività di pulizia sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. L’Azienda, facendo riferimento alle indicazioni e normative fornite dalle Autorità Nazionali e Regionali, ha realizzato con riferimento all’ALLEGATO 1 del Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, la “Procedura di Pulizia del Punto Vendita”, che dev’essere messa in atto all’interno di tutti i luoghi di lavoro, magazzini e depositi, ponendo particolare attenzione alla zona cassa e camerini.
L’Azienda esorta il personale a definire e organizzare dei turni per la pulizia quotidiana per accertarsi che venga eseguita giornalmente ad ogni cambio turno e prima della chiusura del punto vendita, il personale al termine delle attività di pulizia deve compilare un Modulo di Registrazione delle Pulizie.
Si ricorda che nel caso in cui si verificasse un caso di Covid-19 in un Punto Vendita, lo stesso deve essere chiuso e decontaminato da ditta esterna specializzata.
3.5 DISINFEZIONE CAPI E SUPERFICI TESSILI
L’azienda per limitare le probabilità di diffusione e assicurare il contenimento del virus COVID19 verso i propri dipendenti e clienti, ha implementato le seguenti misure di disinfezione capi e superfici tessili.
Le attività di disinfezione si attueranno nel modo seguente: Utilizzando spray igienizzante certificato o tenendo per almeno 48 ore i capi all’interno di contenitori separati. È necessario provvedere alla disinfezione di:
– capi provati dai clienti e non acquistati
– capi resi (prima di rimetterli in vendita)
– superfici tessili presenti in negozio che non possono essere pulite tramite gli altri disinfettanti da superficie (tende dei camerini, tessuto di poltroncine, ecc.) Per l’utilizzo dello spray è necessario seguire quanto specificato nelle indicazioni fornite dal prodotto per il corretto utilizzo dello stesso.
3.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Per tale motivo in tutti i servizi igienici è esposto un’informativa contenente le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia che tutto il personale dipendente deve rispettare, tra le misure igieniche attuate, si richiede inoltre di:
Posizionare tutti gli indumenti personali (giacche borse, etc.) all’interno degli armadietti o in zone appositamente dedicate
Incentivare i clienti ad effettuare il pagamento tramite POS o carte di credito con modalità contactless Oltre a quanto sopra, nelle numerose informative divulgate al personale interno in modalità elettronica e tramite affissione di informative, l’Azienda richiama il personale interno all’adozione di tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie tra cui:
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti
evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 – 1,5 metri) con persone che hanno sintomi respiratori
evitare abbracci e strette di mano
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
non toccarsi occhi naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro
Consigliamo inoltre, per ridurre la probabilità di contagio:
Cambiare la divisa o comunque quanto indossato TUTTI i giorni (provvedendo a lavare gli abiti utilizzati)
prevedere un’adeguata igiene personale (compresa la testa) dopo ogni turno lavorativo
3.7
a)
Cambiare la divisa o comunque quanto indossato TUTTI i giorni (provvedendo a lavare gli abiti utilizzati) prevedere un’adeguata igiene personale (compresa la testa) dopo ogni turno lavorativo
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine protettive
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro Consigliamo inoltre, per ridurre la probabilità di contagio:
L’Azienda mette a disposizione mascherine protettive per tutto il personale che può avere contatti con esterni / estranei e che non può sempre rispettare la distanza interpersonale.
All’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sono riportate le anche le modalità di uso delle mascherine (come indossare e rimuovere), simili alle seguenti.
Come mettere e togliere la mascherina?
1) prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
2) copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
3) evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
4) togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
5) gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
b) Gel lavamani e rifornimento
Il gel lavamani è fondamentale per la pulizia delle mani, soprattutto laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. L’Azienda assicura la possibilità di utilizzo del gel lavamani con particolare riguardo alle aree distanti da servizi igienici (lavamani).
L’Azienda garantisce anche l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo mai mancare nei punti vendita.
c) Guanti Monouso
L’Azienda mette a disposizione guanti monouso per tutto il personale che può avere contatti con esterni / estranei e che non può sempre rispettare la distanza interpersonale.
All’interno dello specifico Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sono riportate le anche le modalità di uso dei guanti monouso simili alle seguenti:
Come mettere e togliere i guanti monouso?
1) prima di indossare i guanti, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
2) indossa i guanti (evita di toccarti naso, bocca e occhi con i guanti)
3) per togliere i guanti pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta.
4) solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso
5) con la mano senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta.
6) solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso
7) gettali immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani
Al fine di garantire una corretta gestione e distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, il personale dovrà compilare un apposito modulo di avvenuta consegna e presa visione.
ALTRE DISPOSIZIONI AZIENDALI
a) Gestione degli spazi comuni
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. L’Azienda, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, ha individuato delle procedure a cui il personale presente in azienda dovrà attenersi, con particolare riguardo ai seguenti.
• Aree Relax
Per contingentare l’accesso e le persone nelle aree relax, sono state organizzate le “pause” al fine che solo una persona acceda all’area relax, così da evitare qualsiasi tipo di aggregazione; va comunque rispettata la distanza di sicurezza con particolare attenzione alle eventuali Ordinanze Regionali emanate
Il personale sosta nell’area relax solo per il tempo di consumare il pranzo o la merenda.
Prima e dopo aver usufruito della pausa il personale deve provvedere al lavaggio delle mani secondo le indicazioni riportate in precedenza.
La pulizia e sanificazione di questi locali viene descritta al punto 3.4.
• Ascensori e montacarichi (applicabile ove presenti)
Gli ascensori e montacarichi possono essere utilizzati solo da una sola persona alla volta. La pulizia e sanificazione di questi locali viene descritta al punto 3.4.
b) Modalità per raggiungere il Punto Vendita
I mezzi pubblici rappresentano fonti con un elevato rischio di contagio e diffusione del virus. L’Azienda, al fine di contingentare e ridurre al minimo le probabilità di contagio sconsiglia l’utilizzo di mezzi pubblici.
Se non è possibile raggiungere il Punto Vendita senza utilizzare i mezzi pubblici è obbligatorio:
Utilizzare la mascherina durante l’intero viaggio (si consiglia anche di indossare guanti monouso)
Utilizzare il mezzo privato individualmente o al massimo in due persone; in questo gli occupanti devono entrambi indossare una mascherina e devono disporsi a scacchiera (es. il passeggero deve occupare il sedile posteriore a destra del conducente);
Utilizzare il gel lavamani o lavarsi le mani quando si entra all’interno del Punto Vendita L’Azienda richiama il personale interno all’adozione di tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie tra cui:
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti
evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 – 1,5 metri) con persone che hanno sintomi respiratori
evitare abbracci e strette di mano
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro Consigliamo inoltre, per ridurre la probabilità di contagio:
Cambiare la divisa o comunque quanto indossato TUTTI i giorni (provvedendo a lavare gli abiti utilizzati)
prevedere un’adeguata igiene personale (compresa la testa) dopo ogni turno lavorativo
3.8 GESTIONE DI UNA PERSONA ASINTOMATICA
L’Azienda, per quanto riguarda la gestione di una persona sintomatica, ha predisposto la seguente tabella, che definisce gli Incaricati e le Azioni da intraprendere.
FASE
ATTIVITA’
ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
1
Se un dipendente durante l’attività lavorativa sviluppasse febbre maggiore a 37,5 °C e/o sintomi respiratori
Chiunque presenti – DURANTE l’attività lavorativa – febbre maggiore di 37.5 e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) deve avvisare immediatamente gli addetti al primo soccorso aziendali o comunque i colleghi presenti, i quali provvedono a mettere immediatamente in atto tutte le misure di isolamento della persona sintomatica (che deve mettersi in contatto con il medico curante oppure con i numeri verdi appositamente istituiti localmente oppure con il numero nazionale 1500). È comunque OBBLIGATORIO avvisare il proprio ____________dell’accaduto.
2
Procedura per nuovi positivi o contatti
Il lavoratore che sia risultato positivo al COVID-19 non deve recarsi presso il proprio luogo di lavoro e deve avvisare il ________________della propria positività. Il lavoratore dovrà collaborare all’identificazione di eventuali “contatti stretti ad alto rischio di esposizione”, i nominativi dei quali saranno comunicati per obbligo di legge dall’Azienda alle autorità sanitarie e saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Nel caso in cui si venisse a conoscenza di: a) essere positivi al Covid-19; b) aver avuto un contatto “stretto” con persone risultate positive al Covid- 19; È OBBLIGATORIO:1) Avviare immediatamente l’isolamento fiduciario 2) Contattare immediatamente il Servizio Prevenzione e Protezione __________________________ affinché venga correttamente attivata la procedura interna prestabilita.
3.9 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente coordinatore, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro come riportato nelle “Indicazioni operative relative alle attività del Medico Competente” del Ministero della Salute, solo per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Si ricorda che se nell’organico di un Punto Vendita ci fossero uno o più soggetti a cui sia stata diagnostica una o più delle patologie aggravanti di seguito riportate è opportuno questi lavoratori definiti “fragili” si rivolgano al proprio medico curante per aggiornarlo sulla loro situazione e per capire se è più opportuno rimanere a casa in malattia temporaneamente fino al persistere di questa emergenza, è possibile richiedere inoltre una visita medica straordinaria con il Medico Competente Coordinatore per valutare nel dettaglio la situazione.
Visto quanto sopra riportato il DPCM 8 Marzo 2020, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si segnalano alcune patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad andare incontro a complicanze:
• malattie dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva severa e/o cardiopatie congenite e acquisite severe e/o in compenso labile);
diabete mellito insulino dipendente di lunga data e altre malattie metaboliche (inclusa obesità severa);
insufficienza renale o surrenalica cronica;
malattie severe degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
neoplasie in atto
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione dovuta da farmaci o da HIV;
patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
epatopatie croniche;
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. Il Medico Competente Coordinatore continua comunque a privilegiare la sorveglianza sanitaria ai casi non prorogabili (a titolo esemplificativo visite preventive, visite su richiesta del lavoratore, visite precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi). In generale il Medico Competente Coordinatore contribuisce:
nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali
a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro
a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l’individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. La sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale e per permettere al medico competente di segnalare all’Azienda eventuali situazioni di particolare fragilità per provvederne alla relativa tutela nel rispetto della privacy, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
3.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione degli RLS. (È possibile valutare anche la possibilità di costituire Comitati a livello provinciale o regionale). Il Comitato Aziendale:
coopera nella redazione del Protocollo;
individua e propone le modalità di informazione a tutti i dipendenti;
verifica l’applicazione del Protocollo e l’efficacia delle misure adottate anche con l’utilizzo della check-list in allegato;
propone al Datore di Lavoro le necessarie modifiche di aggiornamento. DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO ______________, il________________________________ Datore di Lavoro (Responsabile della redazione e dell’approvazione) RSPP
FUNZIONE
FIRMA
Medico Competente Coordinatore
RLS Coordinatore
Rappresentanze sindacali OVE PRESENTI
PROCEDURA DI PULIZIA DEL PUNTO VENDITA Di seguito viene illustrata la corretta procedura da seguire OBBLIGATORIAMENTE almeno ad ogni cambio
turno e prima della chiusura del punto vendita. IMPORTANTE:
Definire dei turni per la pulizia quotidiana per accertarsi che venga fatta TUTTI I GIORNI come sopra indicato
La presente procedura dovrà essere eseguita quotidianamente dalla riapertura fino a nuova indicazione
Le fasi di seguito illustrate dovranno essere applicate a TUTTE le superfici (con particolare attenzione alla zona della cassa, allo schermo touch, alla penna usata per il touchpad della cassa, alla tastiera, al POS, al cordless o telefono fisso, all’iPad se presente, alle maniglie delle porte, agli interruttori, ai servizi igienici, ai dispenser del sapone, alla pulsantiera dello sciacquone) e alle zone maggiormente toccate dai clienti (per esempio le pareti dei camerini, il corrimano di eventuali scale o le pareti/i tasti dell’ascensore/montacarichi qualora presente)
Si raccomanda di tenere esposto sul piano di appoggio del banco cassa meno materiale possibile per consentire di eseguire agevolmente la procedura sotto riportata
È consigliato effettuare la pulizia della zona cassa e dello schermo della cassa stessa più volte al giorno.
Ove possibile procedere all’aerazione naturale del Punto Vendita almeno una volta al giorno o più a seconda dell’afflusso di clienti durante la giornata.
Nel caso in cui trasportatori o manutentori utilizzino delle superfici per la compilazione della bolla o del rapportino, una volta uscito il trasportatore/manutentore è necessario provvedere alla pulizia di tale superficie.
COME ESEGUIRE LA PULIZIA:
Accertati di avere a disposizione: mascherina (da indossare SEMPRE) guanti monouso carta a perdere prodotto detergente (quelli normalmente usati) prodotto disinfettante sacchetto per rifiuti dedicato (dove gettare la carta utilizzata per la procedura di pulizia/ sanificazione, i guanti ed eventualmente le mascherine utilizzate nel corso della giornata (se non si usano mezzi pubblici – altrimenti tenerla fino a casa)) da eliminare a fine giornata
Superfici di contatto Procedere alla PRIMA FASE con il prodotto detergente – questa operazione serve per eliminare lo sporco e la sostanza organica ma non elimina i microrganismi. Spruzzare il prodotto su TUTTE le superfici da detergere Strofinare con la carta Eliminare la carta utilizzata Effettuare il risciacquo con carta inumidita con acqua Eliminare la carta utilizzata N.B.: non mescolare mai prodotti chimici diversi!
Superfici di contatto Procedere alla SECONDA FASE con il prodotto disinfettante – questa operazione serve per eliminare i
microrganismi eventualmente presenti sulle superfici.
Spruzzare il prodotto sulle superfici da disinfettare
Strofinare con la carta
Lasciare agire il prodotto qualche minuto
Eliminare la carta utilizzata
Effettuare se necessario il risciacquo con carta inumidita con acqua (leggere se necessario o meno a seconda del prodotto utilizzato)
Eliminare la carta utilizzata
N.B.: non mescolare mai prodotti chimici diversi!
Pavimenti A fine giornata, in concomitanza alla chiusura, procedere alla pulizia di tutti i pavimenti (compreso il
magazzino) con adeguato prodotto diluito in acqua e mop. Una volta terminata l’operazione:
strizzare bene il mop
svuotare l’acqua all’interno del wc
risciacquare bene il secchio e il mop
detergere il mop lasciandolo in ammollo all’interno del secchio con acqua e detergente fino al mattino seguente
all’apertura il giorno seguente strizzare bene il mop, gettare l’acqua nel wc e risciacquare il secchio N.B.: non mescolare mai prodotti chimici diversi!
MODALITÀ DI INGRESSO ALL’INTERNO DEI PV: È vietato lasciare il proprio domicilio se si risulta essere positivi al Covid-19 anche se asintomatici e/o se si risulta essere soggetti a quarantena. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni:
ü in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, congiuntivite, ecc.), ü se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Il personale, che nei 14 giorni precedenti, sia stato a “contatto stretto ad alto rischio di esposizione” con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, deve ASTENERSI dal presentarsi al lavoro per un periodo di 14 giorni a partire dall’ultimo contatto stretto e deve contattare tempestivamente – anche se asintomatico – il proprio medico curante e/o le autorità sanitarie locali ai numeri verdi appositamente istituiti oppure al numero nazionale 1500, seguire le direttive che verranno impartite, si chiede di informare tempestivamente il ________________
Il personale che fosse in passato risultato positivo all’infezione da COVID 19 prima di rientrare dovrà dare una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; come riportato nelle “Indicazioni operative relative alle attività del Medico Competente” del Ministero della Salute, solo per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero verrà effettuata la visita medica precedente la ripresa del lavoro per valutare profili specifici di rischiosità.
Al personale del punto vendita sarà consentito l’accesso ai locali a partire dal terzo giorno precedente alla data di apertura al pubblico, solo ed esclusivamente per le attività di pulizia e manutenzione.
Il personale, per raggiungere il proprio luogo di lavoro, compila autonomamente e per ogni spostamento il modello di autodichiarazione per gli spostamenti da esibire in caso di controlli delle Autorità.
Secondo quanto viene specificato nel DPCM 8 Marzo 2020:
“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Visto quanto sopra il DPCM 8 Marzo 2020, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si segnalano alcune patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad andare incontro a complicanze:
malattie dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva severa e/o cardiopatie congenite e acquisite severe e/o in compenso labile);
diabete mellito insulino-dipendente di lunga data e altre malattie metaboliche (inclusa obesità severa);
insufficienza renale o surrenalica cronica;
malattie severe degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
neoplasie in atto
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione dovuta da farmaci o da HIV;
patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
epatopatie croniche;
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. Se nell’organico di un Punto Vendita ci fossero uno o più soggetti a cui sia stata diagnostica una o più delle patologie aggravanti di cui sopra, è opportuno questi lavoratori definiti “fragili” si rivolgano al proprio medico curante per aggiornarlo sulla loro situazione e per capire come agire. È possibile richiedere inoltre una visita medica straordinaria con il Medico Competente coordinatore per valutare nel dettaglio la situazione. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata nel caso di richiesta di visite straordinarie la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite. Si segnala che per i lavoratori appartenenti alle categorie protette in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104 (articolo 3, comma 3), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero. È obbligatorio accedere al Punto vendita o al magazzino con modalità contingentata (pochi alla volta), mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti.
La mancata attuazione di una o più parti di un Protocollo per il Contrasto e Contenimento del Virus COVID 19 determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
I test sierologici vanno alla ricerca di anticorpi specifici del Covid-19, il che in sintesi significa rispondere alla domanda: “La persona ha avuto (e potrebbe avere in questo momento) il Covid-19?”
Non voglio entrare qui nei dettagli tecnici di come il test funziona e quali sono quelli disponibili.
Per semplificare molto la discussione fisso nel 90% la precisione del test, ovvero su 100 persone testate che effettivamente hanno avuto il Covid-19 10 risultano negativi e su 100 persone che NON hanno avuto il Covid-19 10 risultano positivi. Ogni metodica concreta (quantitativa o qualitativa) ha numeri diversi che vanno studiati ma quel 90% riesce a catturare il nocciolo di quanto voglio dire in questo articolo.
Il modo in cui si dovrebbero usare i test sierologici in azienda è questo:
Ogni due settimane bisognerebbe fare il test a tutti i dipendenti che non sono risultati positivi precedentemente.
È un modo di gestire i rischi più chirurgico rispetto a selezionare le persone a caso, che consente di individuare più facilmente le persone che hanno sviluppato anticorpi
Alle persone risultate positive al test va fatto il tampone e un approfondimento clinico per capire se sono infetti in quel momento. In ogni caso chi risulta positivo andrebbe tenuto in isolamento domiciliare per precauzione.
Questo modo di gestire il rischio nelle aziende tramite screening di test sierologici abbassa fortemente la probabilità di avere dei positivi presenti in azienda per molti giorni, che è l’elemento di rischio principale.
Tutti i DPI e le regole di distanziamento servono perché siamo “ciechi” su chi è positivo. Se invece che ciechi fossimo solo miopi e vedessimo un po’ meglio chi è positivo, riusciremmo ad abbattere il rischio. Il grado di miopia è legato alle caratteristiche tecniche del test e alle caratteristiche proprie della positività agli anticorpi nel tempo dall’infezione.
A questo si aggiungerebbe una conoscenza molto profonda del grado di diffusione in quella azienda del Covid-19, che confrontato con altre aziende del territorio e seguito nel tempo permetterebbe di adottare strumenti adeguati e specifici.
L’argomento secondo cui è meglio non fare i test perché non si sa come gestire legalmente (Legge 81/08) un singolo lavoratore positivo è il tipico argomento che ci consegna una situazione a più alto rischio collettivo rispetto a una diminuzione radicale di rischio per tutti. Sarebbe un esercizio di management difensivo che distrugge valore per tutti.
Dobbiamo essere tutti coscienti del fatto che se non cogliamo l’opportunità offerta dai test sierologici stiamo aiutando il virus a diffondersi senza usare uno strumento di abbattimento epidemiologico a nostra disposizione.
Le azioni da mettere in campo, dalla sanificazione alla corretta informazione del personale, dagli strumenti di protezione individuale alla gestione degli spazi
Come garantire la sicurezza negli studi professionali ai tempi del Covid-19? Il tema è stato affrontato in un confronto tra Governo e parti social per la formazione di un protocollo d’intesa. Alla luce di questo incontro Confprofessioni ha deciso di fornire delle linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali operativi nelle aree economica, tecnica e giuridica che richiedono gli stessi accorgimenti perché presentano i medesimi profili di rischio. Vediamo quali sono le principali azioni che i professionisti devono mettere in campo per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare alle misure previste dall’Autorità.
Il documento sintetizza dodici punti su cui concentrare le attenzioni. 1-Informazione 2-Modalità di ingresso in studio 3-Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni 4-Pulizia e sanificazione dello studio 5-Precauzioni igieniche personali 6-Dispositivi di protezione individuali 7-Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori etc…) 8-Organizzazione del lavoro 9-Gestione entrata e uscita dei dipendenti 10-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 11-Gestione di una persona sintomatica in studio 12-Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS
Si tratta di regole che in questi mesi di lockdown abbiamo imparato a conoscere anche troppo. Negli ambienti è necessario garantire il rispetto delle distanze, l’uso di dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti, utilizzare gli spazi per evitare assembramenti, quindi ad esempio differenziare – quando possibile – la porta di entrata da quella di uscita, sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro, rilevazione della temperatura per chi accede.
Il documento spiega anche in cosa consiste il test sierologico, quali risultati può dare e il loro significato.
Bando Invitalia “Impresa SIcura” (Cura Italia): rimborso integrale a sportello alle imprese che hanno acquistato DPI (mascherine, guanti, ecc) per i dipendenti, prenotazioni dall’11 maggio.
Online sul sito web di Invitalia il bando Impresa SIcura che concede (fino a esaurimento risorse) il rimborso delle spese aziendali per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale (DPI) per il lavoro in sicurezza dei dipendenti rispetto al rischio COVID-19.
Il bando Invitalia
Impresa SIcura, in attuazione dell’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1), è il nuovo bando di Invitalia per le aziende – di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale – che acquistano DPI finalizzati al contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Coronavirus. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
I rimborsi saranno erogati in base ad una graduatoria, per ordine cronologico di presentazione delle domande: a disposizione ci sono 50 milioni di euro a valere sui fondi INAIL ex art 43.1 del DL Cura Italia del 17 marzo 2020. Gli ascquisti non posso essere precedenti a questa data e successivi a quella della domanda di richiesta del rimborso.
Spese per DPI ammissibili al rimborso: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per addetto (a cui sono destinati i DPI) ma sempre fino a 150mila euro per impresa. Importo minimo di spesa: 500 euro. I rimborsi riconosciuti saranno erogati entro il mese di giugno.
Dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si può inoltrare la prenotazione del rimborso, attraverso uno sportello informatico dedicato, dal sito di Invitalia.
Entro i tre giorni successivi, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
La compilazione della domanda vera e propria si potrà completare dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica, allegando la documentazione di spesa (fatture ed evidenze di pagamento).
Come prenotare il rimborso
L prenotazione del rimborso si inoltra dalla pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura”, nella sezione “Emergenza Coronavirus” comunicando semplicemente l’importo da rimborsare, con il CF dell’impresa e del legale rappresentante/titolare che devono corrispondere a quanto indicato nel Registro Imprese. Le istruzioni dettagliate saranno rese disponibili entro 5 giorni dall’apertura della fase di prenotazione.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 03 maggio 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 3 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1053 soggetti ricoverati, con riduzione di 134 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 103 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7299 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6830 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Ritenuto di integrare, per quanto appena esposto, le misure finalizzate al contenimento del contagio fin qui adottate prevedendo ulteriori possibilità di controllata e regolata attività di spostamento, funzionale al perseguimento di esigenze di salute individuale cooperanti con quelle specifiche di contenimento del contagio, nel rispetto di pertinenti protocolli di tutela sanitaria, nonché di svolgimento di attività produttive pure nella rigorosa ottemperanza di documenti tecnico-scientifici finalizzati a garantire la tutela della salute delle persone interessate;
Considerato che il DPCM 26.4.2020 elimina l’ambito comunale come delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra Regioni, potendo, all’interno dell’ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone per ragioni di necessità, salute e lavoro, da individuarsi in coerenza con le previsioni statali e regionali sulle aperture di attività;
Evidenziato che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;
Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
Misure di prevenzione generale nell’intero territorio regionale Spostamenti
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
Chiusure festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
Vendita di cibo a domicilio
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;
Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;
Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a. nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione; b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita; d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;
Vendita in forma ambulante
La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;
Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;
Cimiteri e riti funebri
È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Biblioteche
È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
Aree verdi e naturali
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;
Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
Ambito territoriale di applicazione
Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;
Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;
Norme finali
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dal 4 maggio ripartono aziende del manifatturiero e costruzioni ma possibili anticipazioni già lunedì. Gli ultimi a riaprire saranno bar e ristoranti
Qual è la scaletta per la riapertura dell’Italia che porterà alla fine progressiva della quarantena da coronavirus? Si procederà per gradi con una data chiave già fissata dal Governo: il 4 maggio. Ecco un calendario della cosiddetta “Fase 2” in base a quanto emerso finora. Una decisione che sarà presa nelle prossime ore dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte tenendo conto del parere espresso dallatask force guidata da Vittorio Colao, alla luce delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico e sentiti gli enti locali.
27 aprile: possibili anticipazioni Lunedì potrebbero ottenere il via libera a una ripresa anticipata alcuni settori con un rischio più basso di contagio secondo le tabelle Inail ma solo per le aziende già in possesso dei protocolli di sicurezza: automotive, moda e componentistica. Le deroghe saranno decise dai ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico anche se l’orientamento del governo sarebbe di non consentire eccezioni.
4 maggio: fabbriche, cantieri e servizi Da questa data avranno il via libera alla ripresa le attività con indice di rischio più basso: settore manifatturiero e tessile, costruzioni e commercio all’ingrosso. Obbligatorio il rispetto di nuove misure di sicurezza (turni scaglionati per entrata e uscita, postazioni di lavoro distanziate, misurazione della temperatura all’ingresso).
Per i movimenti dentro il proprio Comune non servirà più l’autocertificazione e saranno consentiti spostamenti tra Comuni della stessa Regione. Resterà il divieto di spostamenti tra Regioni. Su bus, metro, treni, aerei ci sarà un numero limitato di passeggeri con l’utilizzo alternato dei posti. Le nuove regole potrebbero prevedere misurazione della temperatura nelle stazioni e, per evitare ore di punta, tariffe differenziate nelle diverse fasce. Sui mezzi di trasporto pubblico (come in tutti i luoghi chiusi) si userà la mascherina come nei luoghi di lavoro. Si potrà tornare anche a scommettere.
A partire dal 4 maggio riprenderanno a pieno le loro attività anche i laboratori e le altre attività di ricerca.
11 maggio: negozi al dettaglio Possibile riapertura per il commercio al dettaglio con garanzie di protezioni individuali e obbligo di distanziamento tra clienti. Per alcuni esercizi (come abbigliamento e calzature) ci sarà l’obbligo di sanificazione dei prodotti. Anche parrucchieri e centri estetici dovrebbero avere il via libera alla ripresa dell’attività: dovrà essere rispettato il rapporto di uno a uno (un operatore e un cliente) e tutti gli strumenti andranno sterilizzati.
18 maggio: bar e ristoranti Bar e ristoranti saranno gli ultimi a poter riaprire. Si ripartirà dal servizio di asporto per tornare alla normale attività in seguito e solo potendo accogliere clienti nel rispetto del distanziamento minimo (per i tavoli almeno due metri). Andranno riviste drasticamente al ribasso le capienze dei locali.
Date ancora da definire Cinema, teatro, discoteche, concerti sono «attività di aggregazione» dove più alto è il rischio di trasmissione del virus. Per questo al momento non è possibile indicare una data di ripresa. Unica eccezione i cinema all’aperto che assicurino però posti distanziati. La fase tre – la riapertura totale dell’attività e il ritorno alla normalità – dovrebbe arrivare entro l’anno.
A partire dal 1 Gennaio puoi detrarre il 50% di tutte le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza, controllo accessi e di videosorveglianza. E datasi la Pandemia è valido anche sul prodotto ENTRA SICURO.
Ancora per tutto il 2020 sarà possibile usufruire della detrazione IRPEF al 50% del Bonus Sicurezza (anche noto come Bonus antifurto, Detrazione per la videosorveglianza, Detrazione allarme antifurto).
La Legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, che il contribuente potrà detrarre le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020 per l’acquisto e l’installazione di sistemi volti ad incrementare la sicurezza della casa e dei suoi occupanti.
Le spese consentite dalla detrazione IRPEF 50%
Le spese consentite dalla detrazione IRPEF per il Bonus Sicurezza 2020 riguardano l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi e sistemi atti a prevenire eventi quali furti, aggressioni, sequestri di persona, incidenti domestici, ecc.
Nello specifico, gli interventi comprendono i sistemi antifurto, videosorveglianza professionale a circuito chiuso (TVCC), videocitofonia e controllo degli accessi, come Entra Sicuro, ma anche dispositivi per la protezione da allagamenti, fughe di gas, e incendi.
Rientrando nella categoria delle misure previste per le Ristrutturazioni Edilizie 2020, il Bonus Sicurezza comprende, tra le spese agevolabili, quelle per l’esecuzione dei lavori ma anche :
Costi di progettazione e delle prestazioni professionali connesse
Spese per la messa a norma degli impianti elettrici
Acquisto dei materiali
Compenso per la certificazione di conformità dei lavori
Perizie e sopralluoghi
Come funziona il bonus fiscale 50%
Se intendi installare nella tua azienda un impianto Entra Sicuroa dovrai farti rilasciare dall’impresa installatrice la documentazione che attesta l’intervento. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario che specifichi:
causale del versamento
codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
codice fiscale o numero di partita IVA dell’impresa che ha effettuato il lavoro
Le spese sono cumulabili nel corso dell’anno, fino al 31 dicembre 2020.
Per ufficializzare l’agevolazione, il beneficiario per gli interventi di sicurezza nella prossima dichiarazione dei redditi. L’importo da detrarre dovrà essere suddiviso in 10 quote annuali di pari importo fino al tetto massimo di 96mila Euro.
Chi può beneficiare del Bonus Sicurezza
Possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus Sicurezza 50% per l’anno 2020 tutti i contribuenti privati residenti e non residenti in Italia ed i contribuenti titolari di impresa con Partita IVA che, a qualunque titolo, possiedono l’immobile oggetto dell’agevolazione.
Pertanto la detrazione fiscale spetta a:
Persone fisiche: i titolari di un diritto reale sull’immobile e gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile
Titolari di partita IVA esercenti arti e professioni
Contribuenti con redditi d’impresa: persone fisiche, società di persone, società di capitali
Associazioni tra professionisti
Enti che non svolgono attività commerciale.
Il bonus IRPEF spetta anche ai familiari che convivono con la persona che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione fatta eccezione per gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Pertanto il coniuge, i figli ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado possono effettuare gli interventi sull’immobile, pagarne le spese ed usufruire dell’agevolazione fiscale.
Per rilevare la temperatura a dipendenti, fornitori e visitatori o avere notizie su spostamenti e contatti le imprese devono seguire procedure a tutela dei destinatari
Niente iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali: come ribadito dal Garante Privacy nella comunicazione pubblicata oggi 2 marzo sul proprio sito Internet, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo “sistematico e generalizzato”, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi.
La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica. Questo intervento è una risposta concreta alla corsa, partita durante l’ultima settimana, da parte delle aziende a svolgere controlli sui possibili contagi da Covid-19 dei propri dipendenti, fornitori, clienti e in generale dei visitatori delle loro sedi. In alcuni casi, i controlli hanno portato alla richiesta di informazioni su tutti gli spostamenti e i contatti e alla rilevazione della temperatura corporea di chiunque visiti uffici o sedi dell’impresa. Sembra quasi che il management ritenga che l’attuale situazione di emergenza e i provvedimenti adottati dal Governo possano legittimare non solo le autorità pubbliche, ma qualsiasi privato a fare tutto il possibile per individuare i soggetti contagiati. Ma attenzione: come conferma la decisione del Garante, non è così. E le aziende stesse – pur sottoposte a forti pressioni, come in questi giorni – devono tutelarsi per non compiere atti inutili e per non incorrere in sanzioni anche pesanti.
I limiti all’azione
I provvedimenti di emergenza adottati dal Governo per il coronavirus non legittimano i privati a svolgere controlli indiscriminati che potrebbero essere invasivi della privacy degli individui. L’interesse pubblico che viene invocato non basta, ma richiede una norma di legge che espressamente autorizzi la raccolta e il trattamento dei dati, norma che è improbabile (e forse non auspicabile) venga mai adottata anche al di fuori dell’attuale situazione. Il Regolamento privacy europeo (679/2016) ha introdotto sanzioni fino al 4% del fatturato aziendale mondiale o a 20 milioni di euro, a seconda di quale importo sia maggiore, per le violazioni del Gdpr. E non si deve pensare che in casi di emergenza (come l’attuale) una sanzione del Garante sia improbabile mentre è più importante tutelare la salute dei dipendenti. Non c’è dubbio che la salute sia un interesse primario e che il Garante non si è ancora pronunciato, ma – una volta che la situazione si sarà normalizzata –, potrebbe svolgere ispezioni ed emettere sanzioni. Quindi bisogna evitare rischi inutili. Niente “caccia al malato” tramite controlli effettuati spesso da persone senza alcuna qualifica medica. E attenzione ai controlli svolti all’ingresso delle sedi in modo che qualsiasi visitatore ne possa venire a conoscenza e senza dare indicazioni su cosa avvenga delle informazioni raccolte. Si tratta di dati personali e la semplice rilevazione della temperatura è un trattamento di dati personali, anche se non vengono annotati. Sono attività che devono conformarsi alla normativa sul trattamento dei dati personali che in primis prevede il principio di minimizzazione: solo i dati strettamente necessari possono essere trattati.
Le comunicazioni non “invasive”
Ma che cosa può fare allora un’azienda? Potrebbe evitare la raccolta dati con una comunicazione ai dipendenti, clienti e fornitori e un cartello all’ingresso dello stabile che vieti l’accesso a chi è stato nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o abbia sintomi influenzali, febbre o tosse. E vero però che gli intervistati potrebbero mentire alle domande, così come la temperatura rilevata da persone non qualificate potrebbe non essere affidabile. Si potrebbero allora posizionare termometri all’ingresso dello stabile per consentire a coloro che entrano di rilevare da soli e in una zona non visibile da terzi la propria temperatura, con l’indicazione che se eccede un certo limite non potranno accedere all’edificio. Se però il management delle imprese non si fida dell’autovalutazione degli individui, la normativa sul trattamento dei dati personali fornisce – in casi precisi e con limitazioni – gli strumenti che legittimano i controlli. Prima di raccogliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo stato di salute, gli individui devono ricevere un’informativa privacy che contenga tutte le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che, quindi, illustri in dettaglio (tra l’altro) le modalità e finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti a cui le informazioni saranno comunicate. Inoltre le persone devono fornire il loro consenso esplicito che dovrà specificatamente far riferimento alle finalità e modalità del trattamento che dovranno essere comunque conformi al principio di minimizzazione. Ma anche con il consenso non sarà possibile creare schedari che ricostruiscano gli spostamenti di dipendenti, fornitori e clienti e le variazioni della loro temperatura corporea. Il rispetto dei diritti sui dati personali – soprattutto dopo i chiarimenti del Garante – deve essere una priorità anche in questa situazione di emergenza.